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Modalità di contribuzione a Prevedi

I Contratti Collettivi di lavoro Edili-industria e Edili-artigianato hanno introdotto, a partire da gennaio 2015, un accantonamento previdenziale presso il Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori edili soggetti agli stessi Contratti. Tale accantonamento viene effettuato tramite un contributo mensile a carico del datore di lavoro, denominato “contributo contrattuale”. Il contributo contrattuale ha un importo variabile tra gli 10 e 20 euro mensili, a seconda della categoria e del livello di inquadramento del lavoratore.

Per i lavoratori non ancora iscritti a Prevedi, il versamento del contributo contrattuale comporta l'adesione al Fondo Pensione.

Il lavoratore può attivare un contributo a proprio carico pari all'1% della retribuzione lorda mensile, che gli dà diritto, grazie al Contratto di lavoro edile, a ricevere un contributo dello stesso importo da parte dell'azienda: in questo modo il contributo del lavoratore raddoppia!.

Inoltre, il lavoratore può versare sulla sua posizione Prevedi anche il TFR che matura di mese in mese (oppure, in alternativa, può tranquillamente mantenerlo in azienda).

Il contributo contrattuale maturando non può essere versato ad una forma pensionistica complementare diversa da Prevedi, perché solo Prevedi è il Fondo Pensione di riferimento dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato.

Misure del contributo contrattuale

Per gli Operai

Il contributo contrattuale viene calcolato dal datore di lavoro in base alle ore ordinarie di effettivo lavoro. In tali ore sono compresi i congedi parentali obbligatori (ad esempio maternità).

Non vengono invece considerate, ai fini del calcolo del contributo contrattuale, le ore di straordinario, malattia, cassa integrazione, congedo parentale facoltativo.

Per gli Impiegati

Il contributo contrattuale viene calcolato su base mensile, con riferimento a 14 mensilità: a tal fine, il periodo di lavoro pari o superiore a 15 giorni viene considerato come intero, mentre quello inferiore a 15 giorni non viene considerato. Per il raggiungimento dei 15 giorni sono considerati utili i periodi di assenza per congedi parentali obbligatori, ma non quelli per congedi parentali facoltativi, malattia, infortunio, cassa integrazione e aspettativa non retribuita.

Per la 13a e 14a mensilità il contributo contrattuale per gli impiegati viene calcolato in proporzione ai ratei maturati delle stesse mensilità. In caso di part time il contributo contrattuale viene ridotto in modo proporzionale alla misura del part time.

Come funziona il contributo contrattuale e perché conviene integrarlo

L’iscrizione a Prevedi conseguente al versamento del solo contributo contrattuale viene definita "iscrizione contrattuale" e non comporta alcun ulteriore impegno contributivo per il lavoratore, il quale ha le stesse facoltà e gli stessi diritti di tutti gli altri iscritti al Fondo Pensione.

Integrare l’adesione a Prevedi (cioè aggiungere ulteriori contribuzioni al contributo contrattuale) conviene, perché aumenta la retribuzione:

Attivando il contributo dell’1% a proprio carico il lavoratore ottiene subito un contributo di uguale misura a carico del datore di lavoro!

Integrare l’adesione a Prevedi conviene davvero