Modulistica
In questa sezione viene riportata la Modulistica del Fondo Prevedi per la consultazione e la stampa.
In questa sezione viene riportata la Modulistica del Fondo Prevedi per la consultazione e la stampa.
ATTIVAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALE SULLA RETRIBUZIONE E/O CONTRIBUTO TFR
A chi serve: ai lavoratori (operai, impiegati o quadri) soggetti al CCNL Edili-industria, Edili-artigianato o Edili-Aniem-Anier-Confimi che vogliono attivare il contributo 1% della retribuzione a carico del lavoratore + 1% della retribuzione a carico del datore di lavoro ed, eventualmente, il contributo TFR (il lavoratore può decidere di tenere il TFR in azienda e attivare solo il contributo % sulla retribuzione).
Questo modulo serve ad integrare il contributo contrattuale a Prevedi a carico del datore di lavoro previsto dai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi.
L’integrazione avviene attivando il versamento contributivo del lavoratore pari all’1% della retribuzione mensile, il quale da diritto all’ulteriore versamento a carico del datore di lavoro anch’esso pari all’1% della retribuzione. Tale versamento aggiuntivo a Prevedi può essere abbinato o meno al versamento del TFR: il lavoratore, infatti, può decidere liberamente di attivare il solo contributo percentuale sulla retribuzione (1% lavoratore + 1% azienda) pur mantenendo il TFR in azienda, oppure può decidere di versare a Prevedi anche il TFR, oppure, infine, può decidere di versare a Prevedi il solo TFR (senza attivare il contributo dell’1% lavoratore + 1% azienda).
Una volta compilato e firmato, il modulo di integrazione contributiva deve essere inviato a Prevedi unitamente alla copia fronte retro di un documento di identità: il modulo può essere inviato in originale tramite posta ordinaria oppure scannerizzato per e-mail oppure tramite fax.
Se sei dipendente di un’azienda edile che non è iscritta alla Cassa Edile, in quanto ha alle dipendenze solo impiegati, invia il modulo a Prevedi e consegnane una copia al tuo datore di lavoro per l’attivazione della contribuzione.
ADESIONE A PREVEDI DI SOGGETTI DIVERSI DAI LAVORATORI DIPENDENTI (INCLUSI I FISCALMENTE A CARICO DEGLI ISCRITTI A PREVEDI)
A chi serve: agli imprenditori edili, ai loro amministratori e ai loro collaboratori, ai professionisti che collaborano con le imprese edili, ai familiari a carico degli iscritti a Prevedi, che vogliano aderire a Prevedi.
Sei un Imprenditore o un Amministratore di una impresa edile oppure un Professionista che collabora con le imprese edili? Allora anche tu puoi costruire la tua pensione integrativa con Prevedi, il Fondo Pensione dell’edilizia, con i seguenti benefici:
Sconto fiscale immediato
Iscrivendoti a Prevedi beneficerai della deduzione fiscale dal reddito dei contributi versati al Fondo Pensione.
Il risparmio fiscale irpef annuo va da un minimo del 23% ad un massimo del 43% dei contributi versati a Prevedi, a seconda del tuo reddito. Il risparmio fiscale si estende, inoltre, alle addizionali regionali e comunali applicate al tuo reddito, a seconda della zona in cui risiedi. Per vedere il risparmio irpef annuo a seconda del tuo reddito, clicca qui
Versamento libero
Nessun vincolo per il versamento: potrai decidere liberamente se, quando e quanto versare. Basterà comunicare per e-mail al Fondo l’importo da versare e riceverai le coordinate e la causale per il versamento sulla tua posizione individuale, unitamente alla certificazione utile ai fini fiscali.
Costi bassissimi
Prevedi applica una quota associativa annua di soli 4 euro. Confronta il costo di Prevedi con quello degli altri fondi pensione: Prevedi non teme confronti! Confronta i costi
Consulenza diretta e personalizzata
Consulenza e rapporto diretto costituiscono principali punti di forza che riusciamo ad offrire ai nostri iscritti.
La differenza rispetto alle forme pensionistiche alternative è che Prevedi, essendo Associazione senza scopo di lucro, fornisce gratuitamente e senza provvigioni tali servizi.
ADESIONE A PREVEDI DI LAVORATORI DIPENDENTI NON SOGGETTI AI CCNL DELL’EDILIZIA
A chi serve: ai lavoratori dipendenti non soggetti ai CCNL dell’edilizia per i quali l’art. 5 dello Statuto di Prevedi stabilisce la possibilità di adesione al Fondo Pensione che vogliano aderire a Prevedi.
Questo modulo dovrà essere compilato da:
- i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali, nazionali e territoriali, firmatarie dei CCNL istitutivi di Prevedi, sulla base dell’adozione di specifiche fonti istitutive;
- i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, dipendenti degli Enti paritetici del settore ai quali si applichi uno dei CCNL istitutivi di Prevedi ovvero sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni di merito;
- i lavoratori dipendenti di Prevedi assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
A chi serve: agli iscritti a Prevedi che vogliano chiedere la liquidazione in unica soluzione a Prevedi (pagamento tutto in una volta, non a rate), avendo cessato il rapporto di lavoro per qualsiasi motivo o perché si trovano in cassa integrazione guadagni.
Indicazioni per la compilazione del modulo di richiesta riscatto o prestazione pensionistica in capitale.
Dopo avere indicato nel modulo i propri dati anagrafici, scegliere la lettera corrispondente al caso per cui si richiede la liquidazione e barrare la percentuale richiesta. Allegare al modulo i documenti richiesti per il caso prescelto.
A) ANTICIPO PENSIONISTICO (APE) – DIMISSIONI – FINE CONTRATTO TEMPO A DETERMINATO – LICENZIAMENTO – PROMOZIONE A DIRIGENTE
Questa liquidazione è soggetta a tassazione del 23% sulle contribuzioni versate a Prevedi e a suo tempo dedotte dal reddito del lavoratore (i rendimenti prodotti dal Fondo non sono, invece, soggetti a tassazione in fase di liquidazione).
Documenti da allegare alla richiesta:
A.1) Copia fronte-retro di un documento di identità dell’aderente e, inoltre:
A.2) Per l’APE: allegare certificazione INPS di riconoscimento dell’APE; Per gli altri casi: far compilare, timbrare e firmare dall’azienda edile il campo 3 “CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA DELL’ADERENTE”, o, in alternativa, allegare documentazione che attesta la cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda edile (ad esempio certificato C2 storico emesso dal centro per l’impiego o lettera liquidazione su carta intestata con timbro dell’azienda edile).
A.3) In caso di finanziamento con cessione del V della retribuzione: allegare quietanza o conteggio estintivo del finanziamento rilasciati dalla società finanziaria.
A.4) In caso di pagamento su un conto corrente di cui l’iscritto a Prevedi non è intestatario o cointestatario: modulo di delega (vedi allegato al modulo di riscatto), con documento di identità dell’iscritto e dell’intestatario del conto corrente.
B) FALLIMENTO – PENSIONAMENTO CON MENO DI 5 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Questa liquidazione è soggetta a tassazione del 23% sulle contribuzioni versate a Prevedi e a suo tempo dedotte dal reddito del lavoratore (i rendimenti prodotti dal Fondo non sono, invece, soggetti a tassazione in fase di liquidazione).
Documenti da allegare alla richiesta:
B.1) Copia fronte-retro di un documento di identità dell’aderente e, inoltre:
B.2) Per il fallimento: allegare documentazione che attesta il fallimento dell’azienda edile; Per il pensionamento: allegare certificazione INPS di pensionamento.
B.3) In caso di finanziamento con cessione del V della retribuzione: allegare quietanza o conteggio estintivo del finanziamento rilasciati dalla società finanziaria.
B.4) In caso di pagamento su un conto corrente di cui l’iscritto a Prevedi non è intestatario o cointestatario: modulo di delega (vedi allegato al modulo di riscatto), con documento di identità dell’iscritto e dell’intestatario del conto corrente.
C) MOBILITA’
Questa liquidazione è soggetta a tassazione compresa tra il 9% e il 15% sulle contribuzioni versate a Prevedi e a suo tempo dedotte dal reddito del lavoratore (i rendimenti prodotti dal Fondo non sono, invece, soggetti a tassazione in fase di liquidazione). La tassazione del 15% diminuisce dello 0,3% per ogni anno di permanenza nel Fondo Pensione a partire dal quindicesimo, fino ad arrivare ad un’aliquota minima del 9%.
Documenti da allegare alla richiesta:
C.1) Copia fronte-retro di un documento di identità dell’aderente e, inoltre:
C.2) Allegare documentazione probatoria del collocamento in mobilità (Esempio: Accordo sindacale).
C.3) In caso di finanziamento con cessione del V della retribuzione: allegare quietanza o conteggio estintivo del finanziamento rilasciati dalla società finanziaria.
C.4) In caso di pagamento su un conto corrente di cui l’iscritto a Prevedi non è intestatario o cointestatario: modulo di delega (vedi allegato al modulo di riscatto), con documento di identità dell’iscritto e dell’intestatario del conto corrente.
D) CASSA INTEGRAZIONE SEGUITA DA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE A ZERO ORE PER ALMENO 12 MESI (SENZA CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO) – DISOCCUPAZIONE SUPERIORE A 1 ANNO
Questa liquidazione è soggetta a tassazione compresa tra il 9% e il 15% sulle contribuzioni versate a Prevedi e a suo tempo dedotte dal reddito del lavoratore (i rendimenti prodotti dal Fondo non sono, invece, soggetti a tassazione in fase di liquidazione). La tassazione del 15%, infatti, diminuisce dello 0,3% per ogni anno di permanenza nel Fondo Pensione a partire dal quindicesimo, fino ad arrivare ad un’aliquota minima del 9%.
Documenti da allegare alla richiesta:
D.1) Copia fronte-retro di un documento di identità dell’aderente e, inoltre:
D.2) Per la cassa integrazione guadagni (CIG): allegare documentazione ufficiale che attesta la CIG e la cessazione del rapporto di lavoro (es. Accordo sindacale) oppure che attesa la CIG a zero ore per almeno 12 mesi; Per la disoccupazione: allegare documentazione che attesta la disoccupazione da almeno 1 anno (es. Certificato C2 storico del Centro per l’impiego).
D.3) In caso di finanziamento con cessione del V della retribuzione: allegare quietanza o conteggio estintivo del finanziamento rilasciati dalla società finanziaria.
D.4) In caso di pagamento su un conto corrente di cui l’iscritto a Prevedi non è intestatario o cointestatario: modulo di delega (vedi allegato al modulo di riscatto), con documento di identità dell’iscritto e dell’intestatario del conto corrente.
E) DISOCCUPAZIONE SUPERIORE A 4 ANNI – INVALIDITÀ SUPERIORE A DUE TERZI – PENSIONAMENTO CON ALMENO 5 ANNI DI ISCRIZIONE A PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Questa liquidazione è soggetta a tassazione compresa tra il 9% e il 15% sulle contribuzioni versate a Prevedi e a suo tempo dedotte dal reddito del lavoratore (i rendimenti prodotti dal Fondo non sono, invece, soggetti a tassazione in fase di liquidazione). La tassazione del 15%, infatti, diminuisce dello 0,3% per ogni anno di permanenza nel Fondo Pensione a partire dal quindicesimo, fino ad arrivare ad un’aliquota minima del 9%.
Documenti da allegare alla richiesta:
E.1) Copia fronte-retro di un documento di identità dell’aderente e, inoltre:
E.2) Per la disoccupazione: allegare documentazione che attesta la disoccupazione da almeno 4 anni (es. Certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l’impiego); Per l’invalidità: allegare il certificato di invalidità permanente accertata dopo l’iscrizione a Prevedi o il cedolino della pensione di invalidità dell’INPS; Per il pensionamento con almeno 5 anni di iscrizione: allegare certificazione INPS di riconoscimento della pensione.
E.3) In caso di finanziamento con cessione del V della retribuzione: allegare quietanza o conteggio estintivo del finanziamento rilasciati dalla società finanziaria.
E.4) In caso di pagamento su un conto corrente di cui l’iscritto a Prevedi non è intestatario o cointestatario: modulo di delega (vedi allegato al modulo di riscatto), con documento di identità dell’iscritto e dell’intestatario del conto corrente.
INDICAZIONI IMPORTANTI PER TUTTI I CASI SOPRA INDICATI
Al fine di tutelare i lavoratori contro il rischio di omissioni contributive dovute al dissesto finanziario del datore di lavoro è stato istituito il Fondo di Garanzia dell’INPS. Il Fondo di Garanzia dell’INPS, su apposita richiesta del lavoratore, versa al fondo pensione le contribuzioni omesse dal datore di lavoro: per poter intervenire, tuttavia, il Fondo di Garanzia dell’INPS richiede che il lavoratore non abbia richiesto la liquidazione totale della posizione maturata nel Fondo Pensione. Per questo motivo Prevedi offre ai lavoratori la possibilità di chiedere il riscatto fino al 95% della posizione. L’iscritto che chiede la liquidazione totale della posizione maturata nel Fondo Prevedi non potrà richiedere al Fondo di Garanzia dell’INPS il versamento delle eventuali contribuzioni omesse dal datore di lavoro.
I contributi versati a Prevedi tramite il datore di lavoro vengono dedotti fiscalmente dal reddito ai fini Irpef, fino al limite annuo di 5.164,57 euro: in questo modo il lavoratore ha un vantaggio fiscale direttamente nella busta paga, in quanto paga meno Irpef di quanto ne pagherebbe se non contribuisse a Prevedi. Nel mese di febbraio di ogni anno il datore di lavoro invia al lavoratore la Certificazione Unica fiscale (CU) sui redditi dell’anno precedente, in cui indica i contributi versati a Prevedi e, eventualmente, non dedotti dal reddito. Il lavoratore dovrà comunicare questo importo (contributi non dedotti) al Fondo Pensione entro la fine dell’anno successivo a quello di versamento oppure in occasione della richiesta di liquidazione, affinché il Fondo li esenti da tassazione al momento della liquidazione.
La legge stabilisce che i pensionati iscritti al Fondo Pensione da almeno 5 anni debbano ricevere in forma di rendita almeno il 50% della posizione accantonata nel Fondo stesso, quando questa posizione sia superiore ad un determinato limite.
L’art. 11 del D.Lgs. 252/05 stabilisce il criterio di calcolo di questo limite nel modo seguente: “Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale”. Per un uomo di 65 anni questo limite corrisponde a circa 85.000 euro di posizione maturata nel Fondo Pensione. Per scendere al di sotto del limite che fa scattare l’obbligo di ricevere almeno metà posizione in forma di rendita, l’iscritto può richiedere un’anticipazione sulla posizione prima di richiedere la liquidazione per pensionamento.
Per effettuare una simulazione della rendita, verificare il limite che fa scattare l’obbligo di rendita e valutare quale sia la propria tipologia di rendita preferita cliccare qui.
RENDITA (LIQUIDAZIONE A RATE)
A chi serve: agli iscritti a Prevedi che, essendo pensionati INPS e iscritti a Prevedi da almeno 5 anni, vogliano richiedere la liquidazione in forma di rendita, cioè di pagamento rateale distribuito su tutta la vita residua dell’iscritto.
Indicazioni per la compilazione del modulo di richiesta liquidazione in forma rendita (liquidazione rateale distribuita sulla vita residua dell’iscritto).
La liquidazione della posizione in forma di rendita vitalizia (cioè distribuita lungo la vita residua del pensionato), è una prestazione che può essere richiesta solo dai pensionati che siano rimasti iscritti al Fondo Prevedi per almeno 5 anni. La legge stabilisce, inoltre, che i pensionati iscritti al Fondo Pensione da almeno 5 anni debbano ricevere in forma di rendita almeno il 50% della posizione accantonata nel Fondo stesso, quando questa posizione sia superiore ad un determinato limite.
L’art. 11 del D.Lgs. 252/05 stabilisce il criterio di calcolo di questo limite nel modo seguente: “Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale”. Per un uomo di 65 anni questo limite corrisponde a circa 85.000 euro di posizione maturata nel Fondo Pensione. Per scendere al di sotto del limite che fa scattare l’obbligo di ricevere almeno metà posizione in forma di rendita, l’iscritto può richiedere un’anticipazione sulla posizione prima di richiedere la liquidazione per pensionamento.
Per effettuare una simulazione della rendita, verificare il limite applicabile alla propria situazione e valutare quale sia la propria tipologia di rendita preferita cliccare qui
La rendita viene calcolata ed erogata dalla compagnia di assicurazione scelta dal Fondo Pensione con apposita gara pubblica e si ottiene sostanzialmente dividendo la posizione maturata dal lavoratore per il numero di anni di vita residua stimati in base ad apposite tabelle statistiche: questa divisione viene effettuata applicando alla posizione maturata un coefficiente di conversione, in base al sesso e all’età dell’iscritto al momento della richiesta di rendita. Durante l’erogazione della rendita, il capitale non ancora erogato viene rivalutato sulla base del tasso di rivalutazione previsto nel contratto di erogazione della rendita stipulato dal Fondo Prevedi con la compagnia di assicurazione. Per ulteriori informazioni e dettagli sulla rendita consultare il “Documento sulla rendita” disponibile nella sezione “Statuto e nota informativa” nel sito web www.prevedi.it.
Documenti da allegare alla richiesta
ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE
A chi serve: agli iscritti a Prevedi che vogliano richiedere l’anticipazione fino al 75% della posizione maturata in Prevedi per far fronte a spese per gravi motivi di salute certificati dalle strutture sanitarie pubbliche.
L’art. 11 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 252/05 prevede la possibilità di chiedere, in qualsiasi momento, l’anticipazione fino al 75% della posizione maturata nel fondo pensione per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
La certificazione della gravità delle condizioni di salute deve essere effettuata sul modello appositamente predisposto da Prevedi e allegato al modulo di anticipazione.
Questa anticipazione è soggetta a tassazione compresa tra il 9% e il 15% sulle contribuzioni versate a Prevedi e a suo tempo dedotte dal reddito del lavoratore (i rendimenti prodotti dal Fondo non sono, invece, soggetti a tassazione in fase di liquidazione). La tassazione del 15%, infatti, diminuisce dello 0,3% per ogni anno di permanenza nel Fondo Pensione a partire dal quindicesimo, fino ad arrivare ad un’aliquota minima del 9%.
Documenti da allegare alla richiesta
Per gli aspetti fiscali delle anticipazioni si prega invece di vedere il Documento sul regime fiscale, disponibile alla sezione "Statuto e nota informativa" del presente sito internet.
ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA
A chi serve: agli iscritti a Prevedi da almeno 8 anni che vogliano richiedere l’anticipazione fino al 75% della posizione maturata in Prevedi per far fronte alle spese per l’acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli.
L’art. 11 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/05 prevede la possibilità di chiedere, dopo 8 anni di iscrizione al fondo pensione, l’anticipazione fino al 75% della posizione maturata nel fondo pensione per far fronte alle spese di acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Questa anticipazione è soggetta a tassazione del 23% sulle contribuzioni versate a Prevedi e a suo tempo dedotte dal reddito del lavoratore (i rendimenti prodotti dal Fondo non sono, invece, soggetti a tassazione in fase di liquidazione).
Documenti da allegare alla richiesta
In caso acquisto da cooperativa, allegare inoltre:
In caso di costruzione della casa, allegare inoltre:
ANTICIPAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA
A chi serve: agli iscritti a Prevedi da almeno 8 anni che vogliano richiedere l’anticipazione fino al 75% della posizione maturata in Prevedi per far fronte alle spese per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per se o per i figli.
L’art. 11 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/05 prevede la possibilità di chiedere, dopo 8 anni di iscrizione al fondo pensione, l’anticipazione fino al 75% della posizione maturata nel fondo pensione per far fronte alle spese di ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
Questa anticipazione è soggetta a tassazione del 23% sulle contribuzioni versate a Prevedi e a suo tempo dedotte dal reddito del lavoratore (i rendimenti prodotti dal Fondo non sono, invece, soggetti a tassazione in fase di liquidazione).
Documenti da allegare alla richiesta
ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE
A chi serve: agli iscritti a Prevedi da almeno 8 anni che vogliano richiedere l’anticipazione fino al 30% della posizione maturata in Prevedi per far fronte alle proprie esigenze.
L’art. 11 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 252/05 prevede la possibilità di chiedere, dopo 8 anni di iscrizione al fondo pensione, l’anticipazione fino al 30% della posizione maturata nel fondo pensione.
Questa anticipazione è soggetta a tassazione del 23% sulle contribuzioni versate a Prevedi e a suo tempo dedotte dal reddito del lavoratore (i rendimenti prodotti dal Fondo non sono, invece, soggetti a tassazione in fase di liquidazione).
Documenti da allegare alla richiesta
LIQUIDAZIONE PER DECESSO
A chi serve: agli eredi o beneficiari di un iscritto a Prevedi deceduto, per richiedere la liquidazione della posizione maturata da quest’ultimo nel Fondo Pensione.
L’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 252/05 prevede che, in caso di decesso dell’iscritto al fondo pensione, la posizione maturata nel fondo stesso venga riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati.
La liquidazione per decesso è soggetta a tassazione compresa tra il 9% e il 15% sulle contribuzioni versate a Prevedi e a suo tempo dedotte dal reddito del lavoratore (i rendimenti prodotti dal Fondo non sono, invece, soggetti a tassazione in fase di liquidazione). La tassazione del 15%, infatti, diminuisce dello 0,3% per ogni anno di permanenza nel Fondo Pensione a partire dal quindicesimo, fino ad arrivare ad un’aliquota minima del 9%.
Documenti da allegare alla richiesta
• Certificato di morte dell’iscritto;
• Copia documento d’identità e codice fiscale degli eredi o beneficiari richiedenti la liquidazione;
• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva con indicazione di tutti gli eredi e del grado di parentela degli stessi con il deceduto (con firma autenticata del dichiarante);
• In caso di eredi o beneficiari minorenni o soggetti sottoposti a tutela giudiziale, allegare anche l’autorizzazione del giudice tutelare;
• In caso di testamento, allegare anche copia autenticata del testamento.
TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA
Per confrontare i costi di Prevedi con quelli di altre forme pensionistiche complementari, puoi cliccare qui. Sarai reindirizzato al sito internet della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), la quale ha predisposto un apposito motore di calcolo denominato “Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari”. Esso favorisce il confronto dell’onerosità tra le diverse forme pensionistiche sulla base di un particolare indicatore, l’ISC (Indicatore sintetico di costo), il quale esprime in modo semplice e immediato il costo annuale, in percentuale della posizione individuale maturata, sostenuto da un iscritto ad una forma pensionistica.
Dopo aver confrontato i costi di Prevedi con quelli di altre forme pensionistiche complementari, se sei ancora intenzionato a trasferire la posizione previdenziale clicca qui per scaricare il modulo di trasferimento
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A)
A chi serve: agli iscritti a Prevedi che vogliano chiedere la prestazione denominata R.I.T.A. La R.I.T.A. è una prestazione particolare che consente al lavoratore che cessi il rapporto di lavoro prima del pensionamento di richiedere la liquidazione dell’intera posizione maturata nel Fondo Prevedi in rate suddivise nel periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento. La tassazione applicata a questa prestazione è molto vantaggiosa: tassazione compresa tra il 9% e il 15% sulle contribuzioni versate a Prevedi e a suo tempo dedotte dal reddito del lavoratore (i rendimenti prodotti dal Fondo non sono, invece, soggetti a tassazione in fase di liquidazione). La tassazione del 15%, infatti, diminuisce dello 0,3% per ogni anno di permanenza nel Fondo Pensione a partire dal quindicesimo, fino ad arrivare ad un’aliquota minima del 9%. I requisiti per richiedere la R.I.T.A. sono i seguenti:
a) Almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare; Cessazione del rapporto di lavoro; Maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia entro i successivi 5 anni; Contribuzione di almeno 20 anni all’INPS
Oppure
b) Almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare; Inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi; maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia entro i successivi 10 anni; (tassazione max 15%, min 9% sui soli contributi dedotti, rendimento finanziario esente)
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata con Regolamento
REVOCA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)
A chi serve: a coloro che intendessero revocare la richiesta di Rendita
Richiesta di revoca della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
VARIAZIONE DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO
A chi serve: agli iscritti a Prevedi che vogliano chiedere la variazione del comparto di investimento, tra quelli offerti dal Fondo Prevedi. La variazione del comparto può essere effettuata più volte, purché a distanza di almeno un anno dall’ultima variazione precedente.
Richiesta di variazione comparto di investimento (corredata di relativo Regolamento)
VARIAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A PREVEDI (% SULLA RETRIBUZIONE E/O TFR)
A chi serve: agli iscritti a Prevedi che abbiano già in precedenza attivato contribuzioni aggiuntive a quella contrattuale e che vogliano modificare, in aumento o in diminuzione, la misura della contribuzione a Prevedi, deve compilare il modulo di variazione della contribuzione a Prevedi, disponibile cliccando qui.
Richiesta di variazione della contribuzione a Prevedi
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL’ISCRITTO
A chi serve: agli iscritti a Prevedi che abbiano già in precedenza attivato contribuzioni aggiuntive a quella contrattuale e che vogliano destinare al Fondo anche il TFR maturato in precedenza.
Modulo per la designazione dei beneficiari per il caso di morte dell’iscritto
DESTINAZIONE A PREVEDI DEL TFR MATURATO PRIMA DELL’ADESIONE AL FONDO PENSIONE
A chi serve: agli iscritti a Prevedi che abbiano già in precedenza attivato contribuzioni aggiuntive a quella contrattuale e che vogliano destinare al Fondo anche il TFR maturato in precedenza, qualora tale TFR sia rimasto presso il datore di lavoro. In proposito si evidenzia che il TFR non destinato alla previdenza complementare viene mantenuto presso il datore di lavoro solo dalle aziende che hanno meno di 50 dipendenti, mentre quelle che hanno più di 50 dipendenti lo conferiscono all’INPS e quest’ultima non consente al lavoratore alcuna diversa destinazione successiva.
Richiesta di conferimento a Prevedi del TFR pregresso
COMUNICAZIONE DI CONTRIBUTI NON DEDOTTI
A chi serve: agli iscritti a Prevedi che debbano comunicare eventuali contributi versati al Fondo e non ancora dedotti dall’imponibile Irpef.
I contributi trattenuti dalla retribuzione del lavoratore e quelli aggiunti dal datore di lavoro sono deducibili ai fini Irpef fino a 5.164,57 euro annui. La deduzione ai fini Irpef di tali contributi avviene, normalmente, nella busta paga mensile, a cura del datore di lavoro che la produce oppure, qualora ciò non sia eventualmente avvenuto, in fase di dichiarazione annuale dei redditi (modello 730 o modello 740).
I contributi eventualmente non dedotti ai fini irpef da parte del datore di lavoro sono indicati nella certificazione unica a fini fiscali (CU) che il datore di lavoro invia al lavoratore entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di versamento. I contributi versati a Prevedi ed, eventualmente, non dedotti dal reddito né nella busta paga né nella dichiarazione annuale dei redditi, devono essere dichiarati a Prevedi dal lavoratore entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento, in modo che il Fondo Pensione li possa esentare da tassazione in fase di liquidazione finale all’iscritto.
Comunicazione contributi non dedotti dal reddito del lavoratore
DESTINAZIONE A PREVEDI DEL PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO
A chi serve: agli iscritti a Prevedi che debbano comunicare la destinazione al Fondo Pensione di tutto o parte del premio aziendale di risultato. La legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto la possibilità di destinare alla previdenza complementare (in tutto o in parte), anziché percepire in busta paga, il premio aziendale di risultato, prevedendo che tali somme siano esenti da tassazione sia nella fase di maturazione e destinazione al fondo pensione che nella fase di liquidazione da parte di quest’ultimo. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 5/E del 29/03/2018 ha disposto che, affinché tali somme possano beneficiare degli sgravi sopra descritti, la destinazione del premio di risultato alla previdenza complementare debba essere prevista nella contrattazione collettiva aziendale o territoriale. In presenza delle condizioni sopra indicate, l’iscritto che abbia destinato a Prevedi, in tutto o in parte, il premio di risultato, deve comunicarlo al Fondo Pensione affinché quest’ultimo possa esentarlo da tassazione.
Dichiarazione relativa al versamento del premio di risultato al Fondo Pensione, necessaria per usufruire della detassazione prevista dalla normativa vigente
Modello ministeriale TFR2