Gli aderenti al fondo pensione possono prendere un’anticipazione sulla loro posizione previdenziale:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata – relativamente alle quote di posizione individuale maturate a partire dal 1° gennaio 2007 - una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali);
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%);
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti (sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di
imposta del 23%).
Per ulteriori informazioni si prega di prendere visione del Documento sulle anticipazioni, disponibile nella sezione "Statuto e nota informativa" del sito web www.prevedi.it.